STATUTO DEL CONSIGLIO SINDACALE INTERREGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA/VENETO/CROAZIA SUDOCCIDENTALE
CGIL, CISL, UIL, SSSH
Articolo 1. Caratteristiche, finalità e sede
Il Consiglio Sindacale Interregionale Friuli Venezia Giulia/Veneto/Croazia Sudoccidentale CGIL, CISL, UIL, SSSH (di seguito indicato come C.S.I.) è l'Associazione costituita fra le organizzazioni sindacali del Friuli Venezia Giulia e delle regioni e distretti conteali contermini di Italia e Croazia, aderenti alla Comunità di Lavoro Alpe Adria, preposta alle attività e iniziative connesse alla cooperazione transfrontaliera e alla tutela dei lavoratori frontalieri.
Il C.S.I. svolge le attività di collaborazione transfrontaliera per la difesa e la promozione degli interessi economici, sociali, culturali del mondo del lavoro.
Il C.S.I. promuove e partecipa ad attività e iniziative promosse nell'ambito delle regioni e dei distretti conteali di competenza delle organizzazioni sindacali aderenti e, più in generale, nell'ambito dell'Unione Europea, della Comunità di Lavoro Alpe Adria e di altre aree ritenute d'interesse, nonché alle iniziative che attengono allo sviluppo dei rapporti sociali e del dialogo sociale.
Il C.S.I. aderisce alla Confederazione Europea dei Sindacati, C.E.S., sotto la cui egida opera.
Il C.S.I. ha sede in Trieste, presso l'organizzazione sindacale che in quel momento ne esprime il Presidente o, in alternativa, il Vice Presidente.
Articolo 2. Organizzazioni aderenti
Il C.S.I. è promosso dalle organizzazioni sindacali aderenti alla C.E.S. del Friuli Venezia Giulia e delle regioni e dei distretti conteali contermini di Italia e Croazia, aderenti alla Comunità di Lavoro Alpe Adria.
Sono organizzazioni aderenti al C.S.I. le strutture regionali di CGIL, CISL e UIL del Friuli Venezia Giulia, unitamente alle strutture regionali di CGIL, CISL e UIL del Veneto e alle strutture conteali del Distretto Sudoccidentale dell'SSSH, comprendente le Contee Istriana, Litoraneo-Montana e di Lika-Segna.
Articolo 2bis. Organi
Gli organi del C.S.I. sono:
- l'Assemblea Generale;
- l'Ufficio di Presidenza;
- il Presidente.
Articolo 3. Assemblea Generale
L'Assemblea Generale del C.S.I. è composta da 18 componenti, espressione delle organizzazioni sindacali aderenti, che sono suddivisi secondo il seguente criterio:
- 2 componenti della CGIL del Friuli Venezia Giulia;
- 2 componenti della CISL del Friuli Venezia Giulia;
- 2 componenti della UIL del Friuli Venezia Giulia;
- 1 componente della CGIL del Veneto;
- 1 componente della CISL del Veneto;
- 1 componente della UIL del Veneto;
- 9 componenti dell'SSSH della Croazia Sudoccidentale.
I componenti dell'Assemblea Generale sono nominati dalle rispettive organizzazioni di appartenenza, le quali hanno facoltà di nominare pure un supplente per ciascuno componente effettivo di propria competenza. I componenti dell'Assemblea Generale durano in carica per due anni. La carica di componente dell'Assemblea generale è rinnovabile senza limiti di tempo. L'Assemblea Generale è validamente costituita quando è presente la maggioranza semplice dei suoi componenti e delibera all'unanimità dei presenti.
Lo Statuto e ogni altra modifica statutaria, compresi ulteriori allargamenti e adesioni al C.S.I., sono assunte all'unanimità dei presenti, purché tra essi siano rappresentate tutte le organizzazioni sindacali aderenti al C.S.I. e siano comunque presenti la maggioranza semplice dei componenti l'Assemblea Generale. Compete all'Ufficio di Presidenza l'attuazione delle relative decisioni.
L'Assemblea Generale è convocata ordinariamente almeno una volta all'anno per approvare il bilancio consuntivo dell'anno precedente, per una valutazione del lavoro svolto e per fornire l'indicazione degli indirizzi operativi futuri agli organismi esecutivi. L'Assemblea Generale è convocata ogni qualvolta ritenuto necessario dall'Ufficio di Presidenza, nonché su richiesta dei rappresentanti di almeno una delle organizzazioni aderenti.
L'Assemblea Generale nomina i componenti dell'Ufficio di Presidenza, su proposta delle organizzazioni aderenti, e ' tra essi ' il Presidente del C.S.I.
Articolo 4. Ufficio di Presidenza
L'Ufficio di Presidenza è composto da 8 rappresentanti, espressione delle organizzazioni sindacali aderenti, che sono suddivisi secondo il seguente criterio:
- 1 componente della CGIL del Friuli Venezia Giulia;
- 1 componente della CISL del Friuli Venezia Giulia;
- 1 componente della UIL del Friuli Venezia Giulia;
- a turno, 1 componente della CGIL, oppure della CISL, oppure della UIL del Veneto;
- 4 componenti dell'SSSH della Croazia Sudoccidentale.
I componenti dell'Ufficio di Presidenza sono nominati dall'Assemblea Generale, su proposta delle organizzazioni aderenti, e durano in carica per due anni. Le cariche - compresa quella del componente espressione delle organizzazioni sindacali del Veneto, che è comunque soggetta a rotazione - sono rinnovabili senza limiti di tempo.
L'Ufficio di Presidenza è l'organo di direzione del C.S.I. ed è presieduto dal Presidente, il quale è coadiuvavo da un Vice-Presidente.
Il Vice-Presidente è nominato dall'Ufficio di Presidenza tra i propri componenti e deve far parte di un'organizzazione sindacale aderente al C.S.I. di nazionalità diversa da quella di appartenenza del Presidente.
L'Ufficio di Presidenza è convocato dal Presidente ogni qual volta quest'ultimo lo ritenga necessario per garantire il regolare svolgimento della vita associativa. L'Ufficio di Presidenza può essere tuttavia convocato anche dalla metà più uno dei suoi componenti o da tutti i suoi componenti appartenenti alle organizzazioni sindacali aderenti di Italia o Croazia.
Le riunioni dell'Ufficio di Presidenza sono validamente costituite quando sono presenti la maggioranza semplice dei suoi componenti. L'Ufficio di Presidenza delibera all'unanimità dei presenti sulle decisioni relative alla gestione amministrativa e all'attuazione di progetti e iniziative.
Tuttavia, le decisioni riguardanti le procedure di richiesta, di spesa e di rendicontazione dei finanziamenti concessi da regioni e contee alle organizzazioni sindacali componenti il C.S.I. di quelle specifiche regioni o contee competono esclusivamente alle organizzazioni destinatarie dei finanziamenti medesimi, sentito il parere delle altre organizzazioni aderenti. Tali decisioni vengono prese nell'ambito di specifici punti all'ordine del giorno di riunioni dell'Ufficio di Presidenza, in cui hanno diritto al voto esclusivamente i componenti espressione delle organizzazioni sindacali interessate.
Articolo 5. Presidente
Il Presidente del C.S.I. viene indicato tra i componenti dell'Assemblea Generale dalle organizzazioni sindacali aderenti e nominato dall'Assemblea Generale medesima, nel rispetto delle procedure emanate dalla C.E.S. Dura in carica per due anni e può essere rinominato senza limiti di tempo.
Il Presidente presiede l'Ufficio di Presidenza e a lui spettano la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione. Il Presidente ha facoltà di compiere tutti gli atti che rientrino nell'oggetto sociale e ha facoltà, con la sola firma, di stipulare atti giuridici, richiedere affidamenti presso banche e istituti di credito, riscuotere somme a qualsiasi titolo dovute o erogate, rilasciare liberatoria quietanza. Ha facoltà di rilasciare procure per singoli atti o categorie di atti.
In caso di assenza o impedimento il Presidente ha facoltà di delegare la firma al Vice-Presidente.
Articolo 6. Patrimonio
Il patrimonio del C.S.I. è costituito da:
- beni mobili e immobili comunque acquistati dall'Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione;
- eventuali donazioni e lasciti destinati all'incremento del patrimonio.
Articolo 7. Collaborazioni
Il C.S.I., per la sua attività istituzionale, può avvalersi delle strutture logistiche e attrezzature delle singole organizzazioni aderenti corrispondendo i relativi oneri.
Articolo 8. Finanziamento
L'attività del C.S.I. è finanziata con contributi delle organizzazioni aderenti, nonché con contributi pubblici e privati.
Articolo 9. Scioglimento
In caso di scioglimento del C.S.I. le disponibilità finanziarie e patrimoniali residue saranno ripartite fra le organizzazioni aderenti.
Lo scioglimento del C.S.I. è deliberato dall'Assemblea Generale, la quale deve essere costituita e deve deliberare con le stesse modalità previste per le modifiche statutarie.